1. La presente legge si applica alle attività dei soggetti che erogano servizi professionali amministrativi alle imprese e ai cittadini, come definiti dall'articolo 2.
1. Ai fini della presente legge, per servizi professionali amministrativi si intendono le attività economiche caratterizzate da specifiche professionalità volte a fornire a terzi, alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni servizi amministrativi integrati, espletati anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche.
2. Il settore dei servizi professionali amministrativi comprende i seguenti campi di attività:
a) erogazione di servizi di informazione e di consulenza in merito alle pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario;
b) espletamento di pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario, in Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi extracomunitari;
c) erogazione di servizi integrati di consulenza e di assistenza alle pubbliche amministrazioni per l'organizzazione di sportelli unici e di altre attività inerenti la semplificazione burocratica;
d) servizi di ricerca di documenti, dati e informazioni utili all'attività di impresa.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
a) a stabilire le norme di comportamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle attività disciplinate dalla presente legge e, in particolare, l'obbligo di facilitare e di rendere più agevole il rapporto con le medesime;
b) a individuare i servizi che la pubblica amministrazione può affidare mediante convenzioni, bandi di gara o appalti ai soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1;
c) a stabilire l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di informare in tempo utile i soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1 riguardo a eventuali modifiche delle procedure amministrative.
5. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato con le modalità ivi previste su richiesta delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.
1. È istituito il certificato professionale di qualità, di seguito denominato «certificato», con il quale sono attestati l'esercizio abituale delle attività professionali di cui all'articolo 1, il costante aggiornamento del soggetto interessato e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento delle medesime attività professionali.
2. Il certificato non costituisce requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle associazioni nazionali maggiormente
1. Ai fini del rilascio del certificato, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante deve essere iscritto al registro delle imprese;
b) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti, devono rispondere a criteri di qualificazione professionale comprovando di avere svolto per almeno due anni attività professionali nel campo indicato, in qualità di titolare o di socio effettivamente impegnato nell'attività, ovvero di dipendente o di collaboratore familiare;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), il richiedente deve dimostrare di avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione media di secondo grado e di aver partecipato ad almeno un corso di formazione specifico organizzato dall'associazione di appartenenza e a un corso per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche riconosciuto dall'Unione europea.
2. In caso di società, il legale rappresentante può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini del rilascio del certificato. Il certificato può essere rilasciato anche a società costituite all'estero operanti in Italia, con il possesso dei medesimi requisiti di cui al presente articolo.
1. Al fine di promuovere la riqualificazione dei servizi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, è concesso, per il triennio successivo, un credito di imposta pari al 20 per cento e fino a un massimo di 50.000 euro, ai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, per favorire gli accorpamenti tra attività esistenti nelle forme di catene volontarie e di franchising.
2. Al fine di promuovere l'innovazione dei servizi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, è concesso, per il triennio successivo, un credito di imposta pari al
1. I soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono la propria attività da oltre due anni possono ottenere il certificato tramite una semplice dichiarazione inviata alla commissione e ad una delle associazioni professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.